Stretta contro i padroni e contro i cani: museruola sempre al seguito e cani sempre al guinzaglio corto. Ma a Roma saremo veramente sanzionabili?

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ROMA, 7 settembre 2013 – E’ uscita in Gazzetta Ufficiale l’ennesima Ordinanza del Ministero della Salute “contro” i cani e “contro” i padroni dei cani: la riportiamo di seguito nella sua interezza.

Da oggi sono in vigore le “nuove” regole: mai piu’ a spasso senza museruola (che va tenuta almeno in borsetta), cani sempre al guinzaglio corto (quindi stop ai guinzagli estensibili) e stop agli animali aggressivi ai minorenni e ai pregiudicati.

Ora inizierà la consueta discussione se una Ordinanza Ministeriale supera un Regolamento cittadino: da ricordare infatti che il Regolamento del Comune di Roma in vigore dal 2005 prevede che i cani possano passeggiare liberi senza guinzaglio anche al di fuori delle aree gioco cani se nei pareggi non circola contemporaneamente essere umano.

Morale della favola: non sapremo per lungo tempo se a Roma i cittadini saranno sanzionabili oppure no.

Un consiglio, comunque, ai volontari AVCPP che escono in passeggiata con i cani dei nostri canili al di fuori delle strutture usufruendo del modulo dell’Agenzia delle Adozioni: portiamo sempre con noi una museruoila in borsa… è più sicuro….

Novità in vista per chi ha un cane. La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato un’ordinanza del Ministero della Salute che impone alcuni obblighi:

1) il guinzaglio dovrà sempre essere utilizzato nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani. Il guinzaglio non potrà essere più lungo di un metro e mezzo;

2) la museruola va sempre portata con sé;

3) è obbligatorio raccogliere le feci.

Il proprietario del cane o chi lo detiene a qualsiasi titolo sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni provocati dall’animale.

I minori, i delinquenti abituali e i pregiudicati non potranno avere un cane di elevata aggressività. Sono vietati l’addestramento dei cani per esaltarne l’aggressività e la sottoposizione dei cani a doping.

L’ordinanza, che varrà un anno, non vale per i cani delle Forze Armate, delle forze dell’ordine, per quelli delle persone diversamente abili e per quelli utilizzati per la conduzione delle greggi.

Ministero della Salute Ordinanza 6 agosto 201

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani. (13A07313) (GU Serie Generale n.209 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessita’ di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita’ di gestione degli animali; Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumita’ personale dall’aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell’efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell’iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilita’ per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumita’ di persone o animali o su richiesta delle autorita’ competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita’ al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta’ di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita’ pubblica veterinaria, istituito presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita’ di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumita’ pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumita’ pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

2013-09-11T16:56:49+00:00 1 settembre 2013|7 Comments

7 Comments

  1. valeria 7 settembre 2013 at 10:34 pm - Reply

    Come al solito, per introdurre una norma di ragionevolezza (dopo tutto tenere con sé le museruole non è così gravoso), il Ministero vara un provvedimento sciatto e autoritario. 1) non sono specificati limiti di taglia ed età. Un Chiwawa di due mesi pure? Un vecchietto sdentato pure? 2) l’ordinanza richiama disposizioni normative generali di pacifica applicazione (responsabilità etc.) 3) quali sarebbero i motivi di urgenza per un’ordinanza contingibile e urgente??? Manca il presupposto giuridico. 4) IL medico veterinario diventa una spia dell’ASL? Come fa a rendersi conto della pericolosità se non ha mai visto episodi determinanti? Chi lo protegge dalle ire del proprietario segnalato? Cjhe succede se non segnala un cane che si rivela pericoloso?
    E, per finire: la regolamentazione del possesso di animali da compagnia serve, ma non se assomiglia ad una crociata contro i cani. Redditometro, periodici tentativi di reintrodurre la tassa sui cani, acquiescenza de facto alla criminale gestione di molti canili privati/convenzionati, assenza di controlli sull’anagrafe, mancata lotta al randagismo…. Con queste tristi realtà, personalmente ho più paura di certe bestie politiche, piuttosto che dei nostri amichevoli pelosi.

  2. eleonora 8 settembre 2013 at 12:10 am - Reply

    invece di fare una vera campagna informativa su quale comportamento tenere in presenza di cani per evitare di essere morsi, rendiamo ancora più difficile la vita ai proprietari di cani…e cmq mi starebbe anche bene liberare il cane solo nelle aree cani…MA NON SARANNO UN PO’ POCHINE LE AREE CANI A ROMA?? certo, in alcune zone non ci sono nemmeno i parchi giochi per i bambini, figuriamoci se pensano pure ai cani!! e poi sono d’accordo con valeria, è poco chiaro questo provvedimento…in base a cosa si stabilisce quali cani possono essere detenuti da minori o pregiudicati? torniamo alla lista sirchia? boh speriamo che venga fatta più luce perchè così non va proprio bene

  3. valeria 8 settembre 2013 at 10:43 am - Reply

    Già, Eleonora… e immagina che in molti piccoli comuni non c’è NESSUNA area cani… P.S: non hanno inserito nell’esenzione i cani da caccia, i cani da tartufi, quelli delle unità cinofile private di protezione civile, quelli da valanga…. confusione su confusione!

  4. Claudio Cani Sciolti 8 settembre 2013 at 1:32 pm - Reply

    Finché le leggi verranno dai politicanti, che di nulla hanno competenza, fuorché di come impiegare gli assurdi stipendi che si sono furbescamente concessi, non mi aspetto nulla di utile, efficace, produttivo o migliorativo in nessun’area della vita di comunità. E’ un po’ come se io mi mettessi a legiferare circa il numero di formiche che a mio giudizio possono occupare un certo qual formicaio. Incompetenza ed inapplicabilità della pertinenza potrebbero più serenamente spingermi a badare ai fatti miei, senza interagire con loro… Non potrebbero essi fare altrettanto? Saremmo, credo, ben felici di continuare a pagare i loro stipendi (beh, magari anche qualcosina meno, eh?), purché smettano di produrre stronzate…

    Claudio Cani Sciolti

  5. alessandra 8 settembre 2013 at 4:32 pm - Reply

    …leggo su internet una notizia che fa rabbrividire: cani e gatti randagi che nella piccola isola vulcanica di Rèunion della “civile”Francia, vengono usati come esche per gli squali dai pescatori…i politicanti non si scomodano mai per le “grandi cose” ma per rompere le scatole al prossimo ce la mettono tutta…

  6. Romana 8 settembre 2013 at 5:51 pm - Reply

    La museruola e il guinzaglio, io li riterrei obbligatori per certi politici e certi sindaci, che, invece di dire str…. e mettere in atto certe scelte assurde, fregandosene dei cittadini e delle esigenze degli animali, eviterebbero certi scempi…..

  7. laura 9 settembre 2013 at 9:51 am - Reply

    Scusate ma la discussione così impostata mi sembra un po inutile , visto che l’ordinanza nello specifico non fa che ribadire cose già previste dalla “normativa vigente” (come si dice in termine tecnico!Ad es è’ pacifico che il proprietario o detentore di un cane sia responsabile civilmente e penalmente per il suo cane. Certo non vedo elementi di novità che invece sarebbero stati ben accetti se solo si fosse tenuto in considerazione l’evoluzione del rapporto uomo cane degli ultimi decenni. Quando parleremo del cane buon cittadino? Museruola per tutti vuol dire museruola per nessuno.

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